Studio e patrocinio nelle cause matrimoniali a Grosseto dinanzi ai Tribunali Ecclesiastici ai fini dell’ottenimento della nullità religiosa del matrimonio e successiva delibazione della sentenza ecclesiastica presso la Corte di appello.
La domanda di annullamento del matrimonio religioso può essere richiesta senza limiti temporali, ma in presenza di specifici vizi e o mancanza di una valida volontà riferibile al momento della celebrazione del sacramento.
La successiva delibazione della sentenza di annullamento, al fine di dare alla sentenza canonica effetti civili, è sottoposta viceversa ai limiti previsti dal concordato e dalle interpretazioni giurisprudenziali.
– la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e la simulazione;
– il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;
– l’errore sulla persona del coniuge;
– la violenza fisica o il timore;
– l’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna;
– la sussistenza di un precedente matrimonio non annullato;
– la differenza di credo religioso tra le parti;
– il rapimento a scopo matrimoniale;
– la parentela o la consanguineità tra gli sposi;
– il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale «dispensa» del Pontefice.
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